Art. 16.
(Rapporti di collaborazione).

      1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni loro assegnati dalla legge.
      2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da questi delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.

 

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